La legge 24/2017, detta anche legge Gelli, ha introdotto l’obbligo per tutti gli iscritti ad albi professionali esercenti una delle professioni sanitarie afferenti agli Ordini TSRM e PSTRP di dotarsi di una polizza per la responsabilità professionale tutela colpa grave che risponda ai requisiti minimi ovvero:

a) retroattività almeno decennale;

b) ultrattività almeno decennale in caso di cessazione definitiva dell’attività che includa il periodo di retroattività della copertura, estensibile agli eredi e non assoggettabile alla clausola di disdetta.

La polizza proposta in convenzione dalla FNO TSRM PSTRP risponde a tali requisiti.

L’adesione avviene attraverso il proprio account personale del portale Alboweb oppure tramite il sito AON.

Si ricorda che la polizza RC in convenzione con FNO, per evitare soluzioni della copertura assicurativa,  dovrà essere rinnovata entro il 30 aprile di ogni anno.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della Federazione oppure sul sito del  Sistema Protezione e Polizza Assicurativa SP&PA

Gli iscritti sono, comunque, liberi di aderire ad altre polizze purché queste siano dotate di analoghi requisiti, ove reperibili sul mercato.

Cosa prevede la legge rispetto a obbligo formativo e assicurazioni?

Nel caso in cui non si raggiunga almeno il 70% di crediti ECM nel triennio formativo, sarà impossibile usufruire della copertura assicurativa e l’eventuale mancata copertura assicurativa deve essere applicata a partire dal 2026 riferito al triennio formativo 2023-2025.

Domande frequenti

Perché la legge 24/2017 obbliga ciascun professionista sanitario ad averne una.

È un sistema organizzato di persone e di servizi che la Federazione mette a disposizione dei suoi iscritti per consentire un esercizio professionale più sicuro. Grazie alla Polizza assicurativa, alla sua capillare diffusione e al monitoraggio dei sinistri, infatti, è possibile raccogliere una serie di informazioni dettagliate sui rischi della professione: la centralizzazione dei dati riguardanti i Professionisti Sanitari. L’analisi di questi dati può rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area professionale, può orientare lo sviluppo di alcuni servizi dedicati alla protezione, prevenzione e difesa degli iscritti. Per maggiori informazioni consulta il link.

Collegandoti alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb”, effettuare l’accesso alla propria area riservata. Una volta effettuato l’accesso al tuo profilo di utenza, comparirà un menù a tendina sulla sinistra della pagina:

Seleziona la voce “Adesione Assicurazione RC professionale TSRM e PSTRP”

A questo punto potrai consultare un tutorial che spiegherà come effettuare la registrazione sul sito dell’assicuratore con una utenza personale e come aderire al pacchetto della polizza, consultando le relative informative e la sottoscrizione del contratto. Alla fine di questi passaggi la piattaforma dell’assicuratore ti reindirizzerà nella piattaforma di iscrizione e ti permetterà di scaricare il MAV per l’adesione alla polizza.

No. Puoi sceglierne anche una alternativa che deve soddisfare i requisiti definiti dal DM esecutivo della legge Gelli.

Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO. Si tratta, infatti, di una soluzione incomparabile con quanto tradizionalmente offerto dal mercato assicurativo, in quanto:

  • è realizzata su misura per tutti i professionisti sanitari: qualsiasi attività viene (o sarà) consentita al professionista sanitario, sarà automaticamente coperta dalla polizza;
  • copre sempre: la polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario
  • è adeguata: risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge
  • è economica: ha un premio molto basso

Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

No, non è prevista alcuna franchigia.

La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le spese Legali in ambito civile.

Se un paziente danneggiato facesse un’azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc, e a ogni altra spesa di giustizia. Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.

Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.

Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.

Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.

La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.

All’interno della propria pagina personale del portale https://amministrazione.alboweb.net/login nella sezione Adesioni Polizza RC è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizioni di polizza. La consultazione della documentazione non è vincolante. La sottoscrizione della polizza avvierà solamente a seguito di avvenuto Pagamento del relativo bollettino MAV.

Per l’emissione di certificati assicurativi nominali, su espressa richiesta da parte degli Assicurati, ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A mette a disposizione un proprio portale ed una pagina specifica in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. La compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente nella casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso. L’assicurato dovrà dichiarare la regolare iscrizione agli Ordini TSRM PSTRP e l’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.
Al fine di ottenere il certificato bisognerà seguire il seguente TUTORIAL (le credenziali sono le stesse per accedere alla propria pagina personale del portale https://amministrazione.alboweb.net/login

COLLEGATI AL TUTORIAL – COLLEGATI AL PORTALE

La polizza copre i TSRM o ogni altra professione sanitaria (purché iscritta all’albo) che svolgono le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale. Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale. Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che, come indicato precedentemente , dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per i TSRM o altra professione sanitaria.

Con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Ogni qualvolta l’assicurato riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento è utile informare il broker (aprire un sinistro) con l’ausilio dei moduli predisposti. Questi sono scaricabili al link di seguito indicato https://www.spepa.it/in-caso-di-sinistro/
NB: compilare in ogni sua parte: -il modulo di apertura sinistro (per tutti) -il modulo privacy (per tutti) -il modulo di approfondimento (se presente per il proprio profilo professionale).

Per le nuove adesioni la garanzia decorre automaticamente dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio; in occasione di rinnovi annuali la garanzia decorre dalle ore 24.00 del 31 dicembre dell’anno precedente, se entro il 30 Aprile dell’anno successivo è stato versato il relativo premio. In caso di mancato versamento entro il 30 Aprile la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno di versamento del premio.

L’attività manageriale e di coordinamento è compresa nella copertura in quanto il contratto della polizza RC in convenzione cita espressamente che l’attività assicurata è “quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata o resa possibile dall’introduzione e/o dallo sviluppo di nuove tecnologie e/o procedure. Sono espressamente oggetto di copertura assicurativa le attività connesse con lo svolgimento dell’attività professionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attività gestionali, di coordinamento, di ricerca scientifica, formazione, docenza e consulenza”

La polizza è legata al profilo professionale, pertanto se un professionista opera per più profili dovrà sottoscrivere più polizze ed ognuna riferita al profilo dedicato.