Il libero professionista è un lavoratore autonomo con partita IVA che esercita una professione di natura prevalentemente intellettuale, spesso collegata all’iscrizione a un albo specifico, anche se ciò non è obbligatorio. Normalmente si tratta di professioni che potrebbero essere svolte anche come lavoro dipendente, ma che invece si svolgono in piena autonomia.
Per gli iscritti agli albi dell’Ordine delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione NON esiste ancora una cassa previdenziale; i liberi professionisti devono iscriversi nella gestione separata INPS.
Per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, periti ed elenco nazionale, il Ministero della Giustizia ha realizzato un unico portale denominato “Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale”, attraverso il quale sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo
circondariale da parte dei professionisti interessati e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.
L’accesso al portale sarà reso disponibile a partire dal prossimo 4 gennaio 2024.
Per coloro che risultano già iscritti agli albi dei CTU e dei periti è utile informare che, pena l’esclusione, a partire dal prossimo 4 gennaio 2014 e fino al 4 marzo 2024 sarà necessario inserire i propri dati per il primo popolamento, tramite l’apposito collegamento presente nel Portale dei Servizi
Telematici del Ministero della giustizia.
Le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali:
1. tra il 1° marzo e il 30 aprile;
2. tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Si ricorda che per l’iscrizione agli albi risulta indispensabile attenersi ai requisiti indicati nel decreto 4 agosto 2023, n. 109 (può risultare utile consultare il documento tecnico di analisi predisposto dalla Federazione nazionale TSRM PSTRP).
Società tra professionisti (STP)
La costituzione di società tra professionisti per l’esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali è espressamente disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal successivo decreto attuativo: decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.
La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Si può dunque costituire una società tra professionisti “multidisciplinare”, per l’esercizio di diverse professioni regolamentate, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali. In questo caso la società deve iscriversi soltanto all’Ordine professionale relativo all’attività indicata nell’atto costitutivo come attività prevalente.
Clausole statutarie obbligatorie
Si raccomanda di prestare massima attenzione alla previsione contenuta nell’articolo 10, comma 4, lettera b) della legge n. 183/2011 la quale prevede: “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.
In particolare, in sede di redazione dello statuto di una società tra professionisti i colleghi devono verificare che il requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti sia indicato in ogni articolo o passaggio del testo statutario che riguarda le delibere dei soci e le maggioranze necessarie.
Inoltre il D.L. 12.11.2011 n. 183 richiede che, l’atto costituivo delle STP faccia esplicita menzione della stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale. Dunque l’Ordine non può iscrivere nella sezione speciale dell’albo una STP se il relativo atto costitutivo non prevede l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Le polizze individuali stipulate dai singoli soci professionisti non fanno, quindi, venir meno l’obbligo per la STP di stipulare un’idonea ed autonoma polizza assicurativa e, viceversa, le polizze stipulate dalla Società non sostituiscono quelle dei singoli professionisti.
Per poter iscrivere le STP è necessaria la seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto della società in copia autentica e una copia conforme all’originale in formato digitale (nel caso di STP costituita nella forma della società semplice, dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società). Si precisa che nella denominazione della società deve comparire società tra professionisti (STP);
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro, dei soci professionisti che non siano iscritti presso questo Ordine (dichiarazione sostitutiva);
- modello di autocertificazione per ogni socio con finalità di investimento (qualora tale dichiarazione di parte non sia stata già resa in occasione della costituzione della STP).
- fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- istanza di richiesta di iscrizione presso questo Ordine professionale;
- le relative ricevute dei pagamenti effettuati per la prima iscrizione.
Gli oneri per la prima iscrizione sono i seguenti:
- versamento di 168€ per tassa concessione governativa su c/c n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara; causale rilascio;
- versamento dei diritti di segreteria di 35€;
- versamento della tassa di prima iscrizione;
- marca da bollo 16€ per la richiesta di iscrizione.
Per ulteriori informazioni e per ricevere i moduli da compilare e i riferimenti bancari prego scrivere a: info@tsrmbz.it oppure bolzano@pec.tsrm.org.
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