QUANTI ECM OCCORRE ACQUISIRE PER LA RADIOPROTEZIONE SE SONO TSRM?

La normativa di radioprotezione definisce l’obbligo, per tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, e quindi sono compresi tutti i TSRM, di acquisire almeno il 10 per cento dei crediti ECM complessivi previsti nel triennio in materia di radioprotezione. L’obbligo è in vigore dal triennio 2020-2022, e vale per ogni triennio.

Si precisa che l’obbligo del 10% di ECM in materia di radioprotezione viene riferito all’obbligo formativo individuale. Per esempio, se un TSRM ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 ECM perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria di ECM da acquisire in materia di radioprotezione del paziente (10%) sarà calcolata sui 120 ECM, per un ammontare di 12 ECM totali.

COME POSSO FARE PER METTERMI IN REGOLA?

Per poter ottemperare all’obbligo ECM in materia di radioprotezione, ognuno deve indicare in autonomia, all’interno del portale CoGeAPS o della relativa app per dispositivi mobili, gli eventi formativi riconducibili alla radioprotezione del paziente. Le informazione più dettagliate sono disponibili in questa delibera della commissione Nazionale per la Formazione Continua.

È POSSIBILE ACQUISIRE ECM PER LA RADIOPROTEZIONE CON AUTOFORMAZIONE?

La Commissione Nazionale ECM dispone inoltre che gli ECM previsti possono essere conseguito mediante autoformazione per la metà del debito ECM radioprotezione, fermo restando che il numero di ECM totali acquisiti con autoformazione non può in ogni caso superare il 20% di ECM totali del triennio. Per esempio, se un TSRM deve acquisire 150 crediti ECM nel corso del triennio, 15 di essi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 7,5 potranno essere acquisiti tramite autoformazione. In questo caso sul triennio sarà possibile acquisire altri 22,5 ECM mediante autoformazione con obiettivi formativi diversi dalla radioprotezione.

COME POSSO METTERMI IN REGOLA PER IL TRIENNIO 2020-2022, GIÀ CONCLUSO?

La Commissione offre ai Professionisti Sanitari la possibilità di “recuperare” ECM, anche per la radioprotezione, per il triennio 2020-2022 entro e non oltre il 30 giugno 2024.

Solo fino a quella data è possibile operare sul portale Cogeaps per spostamenti e dichiarazioni riferite al triennio già concluso.

COSA SUCCEDE SE NON SI È IN REGOLA CON GLI ECM?

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è oggetto di sanzione sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. È a discrezione degli Ordini emanare provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Si segnala inoltre che in base alla conversione in Legge n. 233/2021 del Decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, devono essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. L’art. 38 bis chiarisce che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge Gelli-Bianco, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.