Che cos’è il sitema ECM – Educazione Continua in Medicina?

Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, apropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

Destinatari della Formazione Continua sono tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.

Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.

A chi è rivolto l’obbligo ECM?

I destinatari dell’obbligo ECM sono tutti gli iscritti. A partire dal 2018, l’obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello dell’iscrizione all’Albo professionale. Per coloro che hanno ottenuto l’abilitazione professionale prima del 2018, l’obbligo parte dal 01/01 dell’anno successivo al conseguimento del titolo abilitante.

A partire dal 01/01/2023 l’obbligo è stato esteso anche agli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento, compreso quello dei Massofisioterapisti, a seguito della sentenza del TAR del Lazio pubblicata il 20/12/2022

L’obbligo ECM sussiste finché il professionista iscritto esercita la professione.

Quando inizia l’obbligo formativo ECM?

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Tuttavia, il calcolo dell’obbligo formativo nel portale Cogeaps inizia con la data di iscrizione all’albo professionale. Tale data può essere corretta sia inserendola dall’utente stesso, sia inviando una richiesta all’Ordine professionale, che potrà poi far ripristinare in back office con Cogeaps. La risposta a queste domande arriva in genere entro 48-72 ore. Questo tipo di richiesta può essere evasa solo per coloro che si sono iscritti all’albo professionale nel 2018 e nel 2019. Se non si corregge la data, tutti i corsi frequentati di prima del 2018 vengono visualizzati come “non conteggiati”. Gli iscritti dal 2020 in poi non hanno la possibilità di selezionare la data dalla quale far decorrere il calcolo dell’ obbligo formativo in Cogeaps.

Per i neo-laureati l’obbligo formativo inizia con gennaio dell’anno successivo all’iscrizione all’albo professionale; ovvero non sono richiesti punti ECM per l’anno di prima iscrizione all’albo e corsi di aggiornamento non verranno conteggiati.

Se la prima data di iscrizione all’albo professionale cade, ad esempio, nell’anno 2021, l’obbligo ECM inizia con l’anno successivo, cioè dall’anno 2022.

È compito degli ordini professionali verificare che coloro che si sono iscritti abbiano assolto i propri obblighi formativi e, se necessario, intervenire. I provvedimenti possibili sono di natura disciplinare o deontologica, e vanno dal sollecito alla sospensione o cancellazione dall’albo professionale.

ATTENZIONE: Tutti i provider di corsi ECM hanno 90 giorni dopo il completamento del corso per inviare i dati a Cogeaps; soprattutto con i corsi online (FAD) si registrano ritardi nella visibilità nel portale Cogeaps.

Tutte le informazioni sul sistema ECM e sulla formazione obbligatoria per le professioni sanitarie sono illustrate nel manuale “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, il manuale e ulteriori informazioni sono consultabili all’indirizzo

https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx

Come fare per accreditare corsi di aggiornameno svolti all’estero?

Tali corsi possono essere accreditati SOLO con procedura ONLINE tramite la piattaforma ECM della Provincia di Bolzano www.ecmbz.it. Le informazioni sul login e sulla procedura online sono disponibili lì.

L’accreditamento è effettuato dall’Ordine TSRM PSTRP di Bolzano, che può contattare direttamente l’utente in caso di necessità di ulteriori documenti. Per l’accreditamento è necessario l’ attestato di partecipazione e un programma dettagliato del corso.

Anche nel portale Cogeaps è possibile inserire corsi esteri, ma lì viene utilizzata una chiave di assegnazione diversa e ridotta; cioè vengono riconosciuti meno punti rispetto al riconoscimento tramite ECM-BZ.

Qual è il termine ultimo per il soddisfacimento del mio obbligo ECM per il triennio 2020-2022?

A seguito della pubblicazione del DL 29 dicembre 2022, n. 198, è stato prorogato il termine per l’acquisizione dei crediti ECM per tutti i professionisti sanitari. L’art. 4 del Decreto, infatti, posticipa la scadenza dell’obbligo formativo al 31.12.2023. Chi effettua spostamento di ECM al triennio precedente perde i “bonus” nel triennio corrente. Le operazioni di spostamento ECM al triennio precedente sono possibili entro il 30.06.2024.

Posso utilizzare i crediti acquisiti nell’anno in corso per sanare un eventuale debito formativo legato al triennio 2020-2022?

Visto il posticipo della scadenza dell’obbligo formativo al 31/12/2023 (vedi domanda precedente), è possibile utilizzare i crediti ECM acquisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per sanare eventuali debiti formativi del triennio 2020-2022. Per operare tale funzione è necessario collegarsi al portale Cogeaps entro il 30.06.2024.

Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ECM?

L’obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale/conseguimento del titolo abilitante, oppure, nel caso degli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento, dal 01/01/2023. In ogni caso, tale obbligo è calcolabile solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, non soggetto né all’obbligo né alla certificazione ECM.

Qualora un iscritto agli Elenchi speciali ad esaurimento avesse acquisito crediti ECM prima del 01/01/2023, si precisa che questi non saranno ritenuti validi ai fini del raggiungimento del fabbisogno formativo, in quanto conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo stesso. Per maggiori informazioni consultare più in basso la FAQ: “Qual è la decorrenza dell’obbligo ECM per gli iscritti agli Elenchi Speciali ad esaurimento?

Sono iscritto ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?

Sì. Tutti gli iscritti sono soggetti all’obbligo ECM, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa. I professionisti pensionati, ch enon esercitano l aprofessione, ma hanno mantenuto l’iscrizione, possono dichiarare il loro status nel portale Cogeaps e poi sono esonerati dall’obbligo ECM.

Sono un Massofisioterapista. Anche io sono soggetto all’obbligo ECM?

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20/12/2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 24/03/2022 illegittima “nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023“. Ne consegue che i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i Massofisioterapisti di cui all’Art. 5 DM 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM. Tutti i Massofisioterapisti iscritti all’ESE del nostro Ordine sono dunque soggetti all’obbligo ECM con decorrenza dal 01/01/2023.

Dove posso visualizzare e gestire la mia situazione crediti?

Per visualizzare i crediti registrati nell’anagrafe ECM occorre accedere alla piattaforma Co.Ge.A.P.S. Si ricorda che per l’accesso è necessario essere in possesso di uno SPID (identità digitale) o della Carta d’Identità Elettronica.

Alcune funzioni disponibili nel portale Cogeaps:

a) Richiesta di esonero e esenzione dall’obbligo di ECM: per maternità, periodi di aspettativa, congedo parentale, studi universitari, assenze per malattia, ecc. Nel portale è presente la funzione nel menu: inserire le informazioni rilevanti, caricare la documentazione che attesta la situazione: esonero ed esenzione significa che sarà ridotto l’ obbligo formativo – la descrizione dettagliata nel “Manuale”citato sopra.I corsi frequentati durante il periodo degli esoneri non vengono conteggiati nel portale Cogeaps.

b) Inserimento attività ECM con autoformazione: pubblicazioni scientifiche, autoapprendimento, attività tutoraggio con studenti.

c) Richiesta di inserimento crediti mancanti:inserire la documentazione del corso in caso di mancato conteggio nella voce di menu separata; descizione dettagliata nel “Manuale”citato sopra.

d) Per TSRM: Indicazione di quale corso / corsi ECM imputare al calcolo del soddisfacimento dell’obbligo di formazione in materia di radioprotezione.

Come vengono comunicati e registrati i crediti ECM?

I crediti ottenuti tramite corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Co.Ge.A.P.S., entro 90 giorni dalla data dell’evento accreditato.

A chi e a partire da quando posso richiedere la certificazione di assolvimento dell’obbligo ECM per il triennio 2020-2022?

La richiesta può essere inviata all’Ordine tramite e-mail all’indirizzo info@tsrmbz.it  SOLO a partire dal 30/09/2024, in quanto i crediti inseriti dal provider per il triennio appena trascorso potrebbero comparire a sistema non prima di aprile 2024,; inoltre entro fine giugno i professionisti hanno la possibilità di spostare corsi ECM del 2023 al triennio precedente. Le richieste che perverranno all’Ordine PRIMA di tale data non saranno prese in considerazione.

Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?

È possibile completare l’intero obbligo formativo (150 ECM) in modalità FAD.

Quanti crediti devo maturare per il triennio 2023-2025?

L’obbligo formativo standard per il triennio 2023-2025 ammonta a 150 crediti, al netto di eventuali esoneri, esenzioni o bonus. È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM per ogni anno o tutti i crediti in un anno. L’importante sarà averne acquisiti 150 entro il 31.12.2025).

Qual è la decorrenza dell’obbligo ECM per gli iscritti agli Elenchi Speciali ad esaurimento?

La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 15.04.2022 stabilisce la decorrenza al 01/01/2023 dell’obbligo in materia di formazione continua in medicina per gli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019.
Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM entra in vigore a partire dal triennio 2023-2025. Qualora un iscritto agli Elenchi speciali ad esaurimento avesse acquisito crediti ECM in passato, precisiamo che questi non saranno ritenuti validi ai fini del raggiungimento del fabbisogno formativo, in quanto conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo stesso.  Per maggiori informazioni invitiamo a consultare il testo della delibera QUI.

Anche i liberi professionisti sono tenuti all’adempimento dell’obbligo ECM?

La formazione continua è un obbligo per tutti gli operatori sanitari, a prescindere dalla forma contrattuale o dal regime professionale.

Sono un TSRM. A quanto ammontano i crediti ECM da acquisire in materia di radioprotezione?

A partire dal triennio 2020-2022, e anche nei trienni successivi, sussiste l’obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, fra i quali rientrano i TSRM. Più precisamente, come si legge all’interno della delibera: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”. Per maggiori informazioni si rimanda al seguente LINK.

Da quando decorre l’obbligo ECM per gli iscritti a partire dal 2020?

Su specifica volontà della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, i professionisti che si sono iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP a decorrere dall’anno 2020 incluso vengono considerati dalla piattaforma CoGeAPS come professionisti “neo-abilitati all’esercizio della professione”. In virtù di ciò, l’obbligo formativo ECM decorrerà dall’anno solare successivo a quello della prima iscrizione all’Ordine professionale e i crediti ECM acquisiti antecedentemente a questa data non verranno conteggiati. Ricordiamo che, vista l’attuale situazione, i trienni formativi antecedenti alla data di iscrizione all’Ordine professionale risultano non soggetti all’obbligo ECM e, di conseguenza, non certificabili, come si evince dalla piattaforma CoGeAPS.

Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus COVID-19?

Sì. La Legge n.77 del 17 luglio 2020 ha disposto l’introduzione dell’art. 5-bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, approvando l’estensione a tutti i professionisti sanitari coinvolti nella pandemia del bonus ECM. In base all’articolo sopra citato, i crediti formativi del triennio 2020-2022 si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19 (quindi, se l’obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).
Il bonus risulta già attivo per tutti i Professionisti Sanitari ed è visibile dall’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S.

Quali sono i termini per il recupero e lo spostamento dei crediti formativi ECM?

Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo al triennio 2020-2022 è consentito spostare i crediti acquisiti per saldare il fabbisogno mancante, grazie alla partecipazione a eventi con “data fine evento” entro il 31 dicembre 2023. Lo spostamento può essere eseguito fino al 30 giugno 2024, in autonomia, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S Segnaliamo che i crediti possono essere spostati solo dal triennio attuale al precedente e non è possibile spostarli, invece, dai trienni precedenti a quelli successivi.
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 era consentito spostare i crediti acquisiti per saldare il fabbisogno mancante, grazie alla partecipazione a eventi con “data fine evento” entro il 31 dicembre 2021. Lo spostamento poteva essere eseguito fino al 30 giugno 2022, in autonomia, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. Rileviamo, inoltre, che il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016 esclusivamente nel caso in cui professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza per il triennio 2017-2019.

Sono previsti esoneri ed esenzioni per il professionista sanitario?

Sì e devono essere inseriti autonomamente dal professionista direttamente sul portale Co.Ge.A.P.S.

Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?

Sì. L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale, pertanto eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?

No. L’esenzione comporta una sospensione temporanea dall’obbligo ECM, perciò le partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Se acquisisco crediti ECM durante il primo anno di iscrizione all’Ordine, durante il quale ancora non sussiste l’obbligo di acquisire i crediti ECM, i crediti valgono ai fini del conteggio generale del triennio?

Durante il primo anno di iscrizione all’Ordine non vige ancora l’obbligo di ottenere i crediti, pertanto i crediti acquisiti prima della decorrenza di tale obbligo non verranno considerati.

Come posso certificare il raggiungimento dell’obbligo formativo triennale?

Al termine del triennio formativo (dunque a decorrere dal primo gennaio successivo alla chiusura del trennio) è possibile richiedere all’Ordine, tramite l’e-mail info@tsrmbz.it, il certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo (in caso questo sia stato effettivamente soddisfatto).

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta sanzioni?

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è oggetto di sanzione sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. È a discrezione degli Ordini emanare provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Si segnala, tuttavia, che in base alla conversione in Legge n. 233/2021 del Decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, devono essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. L’art. 38 bis chiarisce che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge Gelli-Bianco, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.